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LAVORI Sotto Tensione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83/ 2011 il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011 – a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute – che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle  aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell’art. 82, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
 
 
 

 

 
Il  decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e in particolare:
 a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
 b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalita’, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
  
Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purche’ si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
   a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
   b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
   c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
   d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
   e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
   f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
   g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Allegati:

DECRETO 4 febbraio 2011.pdf

 

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