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Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

Uno dei problemi legati alla corretta gestione del catasto degli impianti termici è quello dell’individuazione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, a cui fare riferimento per tutte le operazioni inerenti l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica alla sicurezza, e al rispetto dell’ambiente.

In generale la regolamentazione nazionale e regionale individuano come responsabile dell’esercizio e della manutenzione il proprietario, in tutto o in parte dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso in cui la proprietà dell’edificio sia una società o di un ente gli obblighi e le responsabilità sono riferiti agli Amministratori, mentre nel caso degli impianti di riscaldamento unifamiliari il responsabile dell’esercizio e della manutenzione coincide con l’occupante dell’unità immobiliare.

Per ciò che riguarda l’esercizio il responsabile deve:

  1. assicurare il rispetto del periodo annuale di esercizio, eseguendo o facendo eseguire l’accensione e lo spegnimento dell’impianto nel periodo definito dal Regolamento;
  2. osservare l’orario di accensione, nel limite della durata massima giornaliera stabilita;
  3. rispettare il valore della temperatura ambiente nel limite stabilito.

Per ciò che riguarda la manutenzione il responsabile deve predisporre per l’effettuazione dei controlli di efficienza energetica e delle manutenzioni all’impianto.

Quando il responsabile non possiede i requisiti professionali per l’esecuzione di queste operazioni e cioè non è una ditta abilitata alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) ed e) dell’articolo 1, comma2, del Dm 22 gennaio 2008 n.37, deve incaricare una ditta abilitata per effettuare le manutenzioni ed i controlli.

E’ compito del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione di fare eseguire la compilazione del libretto di impianto, e di fare eseguire i controlli di efficienza energetica periodici.

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione può delegare i propri compiti e le responsabilità connesse all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto ad un terzo, detto terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione.

La delega al terzo responsabile non è possibile nel caso di singole unità immobiliari residenziali dove il generatore non è installato in locale tecnico esclusivamente dedicato ad esso. Quando nello stesso locale tecnico sono presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di diversi impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

L’autorità che esercita i controlli previsti dalla regolamentazione nazionale e/o regionale vigente, deve essere informata della delega ad un eventuale terzo responsabile.

Ogni regolamentazione regionale specifica le modalità da utilizzare per questa comunicazione.

Il DPR 74/2013 prevede che la delega al terzo responsabile non può essere conferita quando gli impianti non sono conformi alle disposizioni di legge (energia, sicurezza, ambiente), è tuttavia possibile perfezionare la delega se in essa è espressamente conferito anche l’incarico della messa norma dell’impianto.

Per poter svolgere il ruolo di terzo responsabile le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio o all’albo provinciale degli Artigiani, ai sensi dell’art.3 del Dm 22 gennaio2008 n.37 ed essere abilitati per le lettere c) e relativamente agli impianti a gas e).

Oltre a questi requisiti le imprese che assumono il ruolo di terzo responsabile degli impianti termici di potenza nominale al focolare maggiore di 350 kW, devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativamente all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o avere l’attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto ai sensi dell’articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore di cui all’articolo 10.

Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di energia, sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

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