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Domande e Risposte – Aprile 2019

Inviaci le tue domande, se possibile corredate da foto esplicative.

Le risposte alle domande più intriganti saranno pubblicate nei prossimi numeri di Impianti News, la nostra newsletter tecnica!

 

Rapporto di controllo di efficienza energetica e centrali termiche

Buongiorno, ho notato che il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di Tipo 1, non cita tra i documenti che devono essere presenti il “Certificato di prevenzioni incendi/SCIA”, “l’omologazione INAIL degli impianti centralizzati” e il “progetto dell’impianto”, si tratta di una dimenticanza o non sono più necessari?

Nessuna dimenticanza, questi documenti saranno richiesti in occasione del controllo dell’Ispettore pubblico, quindi è bene iniziare a prepararne una copia da tenere in centrale termica. Al riguardo ricordo che i contratti di terzo responsabile possono essere sottoscritti solo se l’impianto è totalmente a norma e risulta dotato dei certificati e delle omologazioni richieste dalla legge.

 

Centrale termica in albergo

In un albergo la centrale termica è posta nel locale sottotetto e l’accesso avviene attraverso un locale adibito a camera da letto. All’interno del locale è presente un generatore a gas con potenzialità di 34,8 kW e uno scaldacqua a gas da 20 kW, l’albergatore dice che la situazione è regolare ma ho qualche dubbio, cosa mi può dire di questa situazione?

Partiamo dal definire in quale locale ci troviamo. Abbiamo un albergo con un locale con due generatori a gas con potenza termica complessiva maggiore di 35, a questo proposito il DM 12/04/1996, Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, si applica agli impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW. L’articolo 1 precisa che più apparecchi termici alimentati a gas, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.

Quindi il nostro locale è una piccola centrale termica, per la quale non è necessaria la SCIA, ma il locale e l’impianto devono rispondere alle disposizioni del Decreto.

Secondo il Decreto è possibile accedere dall’interno ai locali dove sono installati gli apparecchi ma ciò deve avvenire tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30; quindi la camera da letto deve essere eliminata.

Preciso che oltre al requisito di accesso sono previsti requisiti per la compartimentazione del locale centrale termica, la presenza di aperture di aerazione, la presenza di valvole e interruttori generali, ecc., in definitiva occorre esaminare lo stato della centrale termica in modo approfondito ed individuare gli elementi da adeguare.

 

Cappa aspirante e caldaia a gas

Buongiorno, sono la Sig.ra Maria, ieri il mio manutentore è venuto a fare il controllo fumi della caldaia e mi ha scollegato la cappa della cucina perché, a suo dire, dava fastidio alla caldaia, ma ora non riesco più a scaricare fuori gli odori della cucina, cosa posso fare?

Probabilmente lei utilizza una caldaia di tipo B, cioè non stagna, questa caldaia scarica i fumi all’esterno dell’edificio grazie alla forza del tiraggio del camino, ma l’utilizzo contemporaneo di un sistema di estrazione fumi meccanico può impedire ai fumi di uscire e creare delle situazioni di pericolo. Probabilmente il manutentore ha eseguito una verifica del tiraggio ed è emersa la situazione di pericolo generata dall’aspiratore posto sopra la cucina. Tuttavia la soluzione trovata non è corretta, perché è comunque necessario assicurare che anche i fumi della cucina possano essere scaricati al tetto e non possiamo garantire la sicurezza della caldaia peggiorando la sicurezza della cucina, quindi occorre ripristinare lo scarico dei fumi della cucina e dotare il locale di installazione della caldaia di una apertura di ventilazione più grande in grado di compensare con un maggior afflusso di aria all’ambiente interno la portata di estrazione della cappa. Al termine dei lavori il funzionamento della caldaia non deve essere influenzato dal funzionamento della cappa aspirante.

 

Dichiarazione di rispondenza impianto a gas

Mi è stato chiesto di rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza dei un impianto a gas del quale non è reperibile la Dichiarazione di Conformità, l’impianto alimenta una caldaia di Tipo C da 30 kW, un forno a gas da 8 kW e una cucina (piano cottura e forno) da 11 kW. E’ la prima volta che mi fanno questo richiesta essendo che ho aperto la ditta solo lo scorso anno e nella ditta in cui lavoravo prima non ero io a firmare questi documenti, come devo comportarmi?

Il DM 37/08 prevede che la Dichiarazione di Conformità può essere sostituita – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti tra quelli per i quali è previsto il progetto redatto da un professionista, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Nel suo caso l’impianto a gas ha una potenzialità inferiore a 50kW, quindi è possibile che un responsabile tecnico di un’impresa possa redigere la Dichiarazione di Rispondenza, ma avendo lei un’anzianità nel ruolo minore di cinque anni non può redigere questo documento.

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