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LA NUOVA BANCA DATI F-GAS

 

CHE COS’E’ LA BANCA DATI F-GAS

l’Italia recepisce il regolamento n°517 UE con il DPR 416/18, in attuazione completa del decreto viene istituita la BANCA DATI GAS FLUORURATI a effetto serra e apparecchiature  contenenti gas fluorurati, attiva dal 25 settembre 2019 in tutte le sue funzionalità.

La BANCA DATI sarà utile per comunicare le seguenti informazioni:

  • comunicazione vendite apparecchiature contenenti gas fluorurati
  • comunicazione interventi apparecchiature contenenti gas fluorurati

Tutte le comunicazioni telematiche, fatte attraverso la BANCA DATI, dovranno riguardare esclusivamente gli interventi effettuati successivamente al 24 settembre 2019.

Si ricorda inoltre che il Registro dell’apparecchiatura cartaceo non dovrà più essere compilato, basterà comunicare gli interventi attraverso la BANCA DATI che a sua volta genererà automaticamente il registro dell’apparecchiatura.

CHI DEVE ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI?

I venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS) Le imprese e persone  in possesso di certificato per  comunicare  i dati relativi agli interventi di  installazione,  controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI?

Gli operatori possono iscriversi per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
  3. il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

L’operatore dell’apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall’utilizzatore che, in generale, è il soggetto presso il quale l’apparecchiatura è installata: l’impresa certificata potrà indicare entrambi i soggetti.

QUALI INTERVENTI VANNO COMUNICATI?

Attraverso la funzionalità della BANCA DATI “comunicazione interventi” è possibile comunicare i seguenti interventi:

  • INSTALLAZIONE
  • MANUTENZIONE
  • RIPARAZIONE
  • CONTROLLO PERDITE
  • SMANTELLAMENTO

dove: Per installazione si intende l’assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggi.

Per manutenzione si intendono tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite.

Per riparazione si intende il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas.

Per controllo delle perdite si intende il controllo per la verifica delle eventuali perdite che deve essere svolto, con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici. Per smantellamento si intende l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

Si ricorda che vanno comunicati tutti gli interventi riguardanti le apparecchiature indipendentemente dalla quantità di F-GAS che esse contengono (chiarimento del Ministero dell’Ambiente), ad ogni modo la comunicazione di interventi di riparazione e manutenzione sarà da effettuare se vi è stata un’aggiunta o un recupero di F-GAS dall’apparecchiatura.

TEMPI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI

La comunicazione va effettuata alla BANCA DATI gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • Dallo smantellamento delle apparecchiature.

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre.

Lo stesso D.P.R. prevede, al comma 10 dell’articolo 16, che gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

QUALI DATI VANNO COMUNICATI?

Per gli interventi di installazione si deve comunicare:

  • Data intervento di installazione dell’apparecchiatura
  • Certificato impresa che ha svolto l’intervento
  • Comunicazione vendita
  • Numero e data fattura o scontrino d’acquisto dell’apparecchiatura. L’informazione va richiesta all’operatore tranne nel caso in cui la vendita sia stata effettuata dallo stesso installatore.
  • Codice fiscale del personale certificato che ha effettuato l’intervento (massimo due persone)
  • Quantità e tipologia di gas fluorurati presenti, recuperati o aggiunti nel corso dell’intervento
  • Per ogni tipo di gas indicare, GWP, quantità in kg presente nell’apparecchiatura e ton/CO2 equivalenti
  • Nel caso di F-GAS aggiunti indicare se è vergine, rigenerato o riciclato
  • Nel caso di F-GAS recuperati indicare l’impianto di smaltimento

Per gli interventi di manutenzione e riparazione i dati necessari alla comunicazione sono gli stessi dell’intervento di installazione esclusi la comunicazione vendita, il numero e la data della fattura o scontrino.

Per gli interventi di controllo perdite si devono comunicare:

  • Data installazione dell’apparecchiatura
  • Data intervento sull’apparecchiatura
  • Certificato impresa che ha svolto l’intervento
  • Codice fiscale del personale certificato che ha effettuato l’intervento (massimo due persone)
  • Esito (positivo o negativo)

Per gli interventi di smantellamento si devono comunicare:

  • Certificato impresa che ha svolto l’intervento
  • Codice fiscale del personale certificato che ha effettuato l’intervento (massimo due persone)
  • F-GAS recuperati indicare l’impianto di smaltimento
  • Per ogni tipo di gas indicare, GWP, quantità in kg presente nell’apparecchiatura e ton/CO2 equivalenti
  • Misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra
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