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ISCRIZIONE IMPRESE E PERSONE F-GAS

OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE F-GAS PERSONE FISICHE E IMPRESE

L’obbligo di certificazione per le persone fisiche e imprese secondo il DPR 146/18 riguarda tutti coloro che intendono svolgere le attività di:

• Installazione
• Riparazione
• Manutenzione o assistenza
• Controllo delle perdite dalle apparecchiature
• Smantellamento

Le attività appena descritte sono in riferimento agli interventi su: celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-GAS.
Sono incluse le attività per il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

COME CERTIFICARSI

Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione, devono presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale e presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati.

Solamente le persone fisiche devono sostenere un esame teorico-pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008. Solamente le imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate, il certificato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame (persone fisiche) o previa verifica dei requisiti (Imprese) entro otto mesi dall’iscrizione; il mancato rispetto del termine, comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato ovvero il “patentino” ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato corredata dalla apposita richiesta.

Il certificato d’impresa ha invece una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza della certificazione corredata dalla apposita richiesta.

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