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Domande & Risposte Ottobre 2019

CONDUZIONE IMPIANTO TERMICO

D) Siamo un’impresa di manutenzione impianti termici e stiamo per stringere un contratto per l’assistenza ad un impianto termico con un generatore di calore a gas da 250 kW, il contratto prevede sia lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, sia quelle di conduzione, quali requisiti dobbiamo possedere per svolgere queste attività?

R) Per svolgere le attività di manutenzione è necessario possedere l’abilitazione alle lettere C ed E del Dm 22 gennaio 2008 n.37. Per la conduzione degli impianti termici con potenzialità maggiore di 232 kW è necessario essere un conduttore patentato (abilitazione alla conduzione di impianti termici), al riguardo preciso che le operazioni di conduzione dell’impianto si svolgono tutte senza che sia necessario l’uso di utensili e strumenti diversi di quelli a corredo degli apparecchi, mentre per le manutenzioni è necessario utilizzare attrezzi e strumenti.

CONTROLLO PERDITE FGAS

D) Buongiorno, siamo manutentori di impianti termici e di impianti di climatizzazione, abbiamo informazioni contrastanti in merito al controllo delle perdite di FGAS dagli impianti di climatizzazione, in particolare vorremo sapere da quale limite di kg iniziano i controlli e se questi interventi devono essere registrati nel portale Banca Dati FGAS?

R) Dal 1° gennaio 2017 non si parla più di kg ma di tonnellate equivalenti di CO₂: l’obbligo di verifiche è previsto per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO₂, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali. Dal 25 settembre 2019 gli interventi di ricerca perdite sono registrati nel portale Banca Dati FGAS.

APPARECCHIATURE CONTENENTI FREQUENZA CONTROLLI SE PRESENTE SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE PERDITE
> 5 t Quantità equivalente di CO₂ < 50 t 1 volta ogni 12 mesi 1 volta ogni 24 mesi
50 t ≤ Quantità equivalente di CO₂ < 500 t 1 volta ogni 6 mesi 1 volta ogni 12 mesi
≥ 500 t di quantità equivalente di CO₂ 1 volta ogni 3 mesi 1 volta ogni 6 mesi

REGISTRAZIONE APPARECCHIATURA BANCA DATI F-GAS

D) Abbiamo eseguito la pulizia annuale dei condizionatori tipo Split di un nostro cliente, la pulizia ha interessato il pacco alettato e la sostituzione dei filtri, dobbiamo registrare gli interventi sul portale FGAS?

R) No, le attività di manutenzione da annotare sono quelle che hanno impatto sul circuito interno che contiene FGAS e non riguardano parti diverse.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

D) La compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica richiede di prendere visione della dichiarazione di conformità, ma spesso tale documento è assente, a questo punto l’occupante dell’unità immobiliare dovrà presentare la documentazione mancante. Purtroppo anche dopo tutte le ricerche del caso la dichiarazione non si trova, quali documenti possono essere prodotti per attestare l’idoneità dell’impianto?

R) In questi casi si distinguono gli impianti in base all’anno di realizzazione. Se l’impianto è antecedente al 22 gennaio 2008 è possibile eseguire una serie di misure, prove e visite ispettive per stabilire se l’impianto eseguito è conforme alle norme vigenti all’epoca della realizzazione. Nel caso degli impianti a gas la Dichiarazione di Rispondenza, ci suggerisce di eseguire i controlli previsti dalla UNI 10738 e in caso di esito positivo si rilascia la DiRi. Se l’impianto è successivo al 22 gennaio 2008 non possiamo fare DiRi. Ma dovendo comunque accertare lo stato dell’impianto per evitare la possibile presenza di condizioni di pericolo, si eseguono gli stessi controlli previsti per la DiRi, in caso di irregolarità si eseguono i lavori necessari per eliminare le difformità rispettando i requisiti previsti dalle vigenti leggi (es. incompatibilità tra apparecchi diversi, trattamento acqua e termoregolazione) e norme tecniche e rilasciando al termine dei lavori la DiCO delle opere eseguite , che devono essere compatibili con le parti non modificate preesistenti. Nel caso degli impianti a gas lo stato della parte non modificata può essere attestato eseguendo le verifiche previste dalla UNI 10738 e rilasciando al termine un rapporto tecnico di verifica.

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